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Normativa RENTRI: chi è obbligato, cosa fare e da quando
Iscrizione, esclusioni introdotte dalla Legge 199/2025, registro di carico e scarico e FIR digitale: le regole in vigore, spiegate in breve e con il rimando alla fonte ufficiale di ciascuna.
Fonti verificate il 26 settembre 2026. Questa pagina è una guida, non una consulenza legale: per un caso particolare fa fede il testo delle norme.
In breve. Le finestre di iscrizione per scaglioni si sono chiuse il 13 febbraio 2026; chi inizia oggi un’attività obbligata si iscrive prima della prima annotazione nel registro. Con la Legge 199/2025 sono esclusi agricoli sotto gli 8.000 euro, imprese fino a 10 dipendenti con soli rifiuti non pericolosi e alcune categorie che usano modalità alternative. Dal 16 settembre 2026 gli iscritti emettono il FIR solo in digitale.
Cos’è il RENTRI
Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. È previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ed è regolato dal D.M. 59/2023: porta in digitale il registro cronologico di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), e raccoglie i loro dati in un sistema unico nazionale.
Si usa dal portale ufficiale oppure attraverso un gestionale interoperabile, che scambia i dati con il RENTRI secondo le specifiche tecniche pubblicate: è il caso di Rentri360.
Chi deve iscriversi
Sono tenuti all’iscrizione:
- gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, o dalle attività della lettera g) dell’art. 184, comma 3: recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e da depurazione delle acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie;
- chi raccoglie e trasporta rifiuti a titolo professionale, chi li recupera o li smaltisce, i commercianti e gli intermediari.
I dipendenti si contano sull’intera impresa o ente, tutte le sedi insieme, al 31 dicembre dell’anno precedente: part-time e stagionali contano per frazioni, titolare e soci solo se sono dipendenti a libro paga.
Chi trasporta solo i propri rifiuti, iscritto all’Albo gestori in categoria 2-bis, si iscrive al RENTRI solo se è obbligato come produttore.
Chi è escluso
La Legge 199/2025 ha modificato l’art. 188-bis e, come ha chiarito il RENTRI nell’avviso dell’8 gennaio 2026, non si iscrivono i consorzi e i sistemi di gestione dell’art. 237, comma 1, e i produttori a cui si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 190.
Art. 190, comma 5
- gli imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese produttori iniziali fino a 10 dipendenti, con soli rifiuti non pericolosi.
Art. 190, comma 6 — con le modalità alternative
- gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- parrucchieri, estetisti e tatuatori che producono rifiuti pericolosi (ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02: verifica la corrispondenza con il tuo codice attuale);
- chi produce rifiuti pericolosi senza essere organizzato in ente o impresa, come il libero professionista senza struttura d’impresa.
L’esclusione del comma 6 vale se si adottano le modalità alternative previste, cioè la conservazione progressiva per tre anni dei FIR o dei documenti sostitutivi. Chi era iscritto e ora è escluso resta iscritto finché non chiede la cancellazione dal portale RENTRI. E l’esclusione dall’iscrizione non elimina gli altri obblighi su classificazione, deposito e trasporto dei rifiuti.
Quando iscriversi
Il D.M. 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, ha scaglionato le iscrizioni in tre finestre di 60 giorni (art. 13). Oggi sono tutte chiuse:
| Finestra | Chi |
|---|---|
| 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 | Produttori con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali (trasportatori, impianti, commercianti, intermediari) |
| 15 giugno – 14 agosto 2025 | Produttori con più di 10 dipendenti |
| 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 | Tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi |
Chi avvia oggi un’attività soggetta all’obbligo si iscrive prima della prima annotazione nel registro di carico e scarico (D.M. 59/2023, art. 12). Lo stesso articolo consente l’iscrizione volontaria a chi non è obbligato.
Registro di carico e scarico
Per chi è iscritto, il registro cronologico di carico e scarico si tiene solo in digitale, vidimato attraverso il servizio delle Camere di Commercio accessibile dal RENTRI. Si può tenere con i servizi di supporto del portale oppure con un gestionale interoperabile.
Entro quando si annota un movimento
| Chi | Termine |
|---|---|
| Produttore | 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico |
| Raccolta e trasporto, commercianti e intermediari | 10 giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destinazione |
| Recupero e smaltimento | 2 giorni lavorativi dalla presa in carico |
Art. 190, comma 3, D.Lgs. 152/2006.
Quando si trasmettono i dati al RENTRI
Una volta al mese, entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione. Se nel mese non ci sono annotazioni nuove, la trasmissione non è dovuta (D.M. 59/2023, art. 15, comma 2).
FIR digitale (xFIR)
L’xFIR è il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Con la Legge 26/2026 il periodo in cui gli iscritti potevano ancora scegliere il cartaceo si è chiuso il 15 settembre 2026: dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per gli iscritti al RENTRI.
- Produttori non iscritti: quando il FIR è dovuto, usano il modello cartaceo, vidimato digitalmente attraverso l’area del portale dedicata ai produttori non iscritti. Registrarsi in quell’area non equivale a iscriversi al RENTRI.
- Trasportatori e destinatari seguono il formato scelto dal produttore o detentore: digitale o, per i non iscritti, cartaceo.
- I dati dei FIR dei rifiuti pericolosi si trasmettono al RENTRI (D.M. 59/2023, art. 15, comma 3).
Fonti ufficiali
Le abbiamo lette il 26 settembre 2026. Se una di queste cambia, cambia anche questa pagina.
- Soggetti obbligati · art. 188-bis, D.Lgs. 152/2006
- Esclusioni aggiornate · Legge 199/2025, art. 190 commi 5 e 6
- Come si calcolano i dipendenti · chiarimenti RENTRI
- Servizi alla persona · chiarimenti RENTRI
- Produttori fuori da enti o imprese · chiarimenti RENTRI
- Nuove attività e iscrizione volontaria · D.M. 59/2023, art. 12
- Scadenze e trasporto dei propri rifiuti · D.M. 59/2023, art. 13
- Trasmissione dei dati · D.M. 59/2023, art. 15
- Registro cronologico in modalità digitale · chiarimenti RENTRI
- Termini delle annotazioni nel registro · art. 190, comma 3, D.Lgs. 152/2006
- Annotazione entro 2 giorni lavorativi per gli impianti · chiarimenti RENTRI
- FIR digitale dal 16 settembre 2026 · avviso RENTRI
- FIR dei produttori non iscritti · chiarimenti RENTRI
- FIR cartaceo o digitale nella filiera · chiarimenti RENTRI
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Fonti verificate il 25 settembre 2026
Come funziona la valutazione
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L’obbligo riguarda il sistema RENTRI: non comporta l’acquisto di Rentri360. L’esito orienta in base alle risposte e non certifica la conformità dell’attività.
Normativa, perimetro e limiti del test
Il percorso valuta l’iscrizione al RENTRI secondo il D.Lgs. 152/2006 (artt. 188-bis, 189 e 190), le esclusioni aggiornate dalla Legge 199/2025 e il D.M. 59/2023. Per il FIR digitale considera anche il periodo transitorio della Legge 26/2026, terminato il 15 settembre 2026.
Non è una verifica completa di conformità: autorizzazioni, classificazione dei rifiuti, MUD e regimi particolari richiedono un esame dedicato. Le risposte “Non so” producono un invito alla verifica, mai un’esenzione automatica. Le fonti sono state controllate il 25 settembre 2026; il test non si aggiorna automaticamente con nuove norme.
Le risposte restano nella memoria di questa pagina: il test non le invia, non le salva e non le inserisce nel modulo di contatto.
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